La “regola Taricco”

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    Feb 10, 2019
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    La Corte costituzionale ha dichiarato infondate le questioni di legittimità costituzionale dell’articolo 2 della legge 130 / 08, là dove dà l’esecuzione dell’articolo 325 del Trattato sul funzionamento dell'Ue (Tfue), come interpretato dalla Corte di giustizia con la nota sentenza Taricco. Quindi i giudici non sono tenuti ad applicare la “regola Taricco” sul calcolo della prescrizione, stabilita dalla Corte di giustizia Ue con la sentenza dell’8 ottobre 2015 per i reati in materia di Iva.
    La Cassazione e la Corte d’appello di Milano avevano investito la Corte costituzionale della questione di costituzionalità – per violazione degli articoli 3, 11, 21, 25 secondo comma, 27 terzo comma e 101 secondo comma della Costituzione – dell’articolo 2 legge 2 agosto n. 130, nella parte in cui autorizza alla ratifica e rende esecutivo l’articolo 325 del Tfue, come integrato della citata sentenza della Grande sezione della Corte di giustizia dell’Unione europea 8 settembre 2015 in causa C-105/14, Taricco. I giudici remittenti avevano sollevato la questione sul presupposto che “la regola Taricco” fosse applicabile nei giudizi in corso, in contrasto con i principi costituzionali, in particolare con il principio di legalità in materia penale.
    Con ordinanza 24/2017, la Corte costituzionale sottoponeva alla Corte di giustizia, in via pregiudiziale, le seguenti questioni:
    - se l’articolo 325, paragrafi 1 e 2 del Tfue debba essere interpretato nel senso di imporre al giudice penale di non applicare una normativa nazionale sulla prescrizione che osta in un numero considerevole di casi alla repressione di gravi frodi in danno degli interessi finanziari dell’Unione, ovvero che prevede termini di prescrizione più brevi per frodi che ledono gli interessi finanziari dell’Unione rispetto ai termini previsti per le frodi degli interessi finanziari dello Stato, anche quando tale omessa applicazione sia priva di una base legale sufficientemente determinata e anche quando nell’ordinamento dello Stato membro la prescrizione è parte del diritto penale sostanziale e soggetta al principio di legalità;
    -se la sentenza dell’8 settembre 2015, debba essere interpretata nel senso di imporre al giudice penale di non applicare una normativa nazionale sulla prescrizione che osta in un numero considerevole di casi alla repressione di gravi frodi in danno degli interessi finanziari dell’Unione europea, ovvero termini di prescrizione più brevi di quelli previsti per le frodi lesive degli interessi finanziari dello Stato, anche quando tali omesse applicazioni siano in contrasto con i principi supremi dell’ordine costituzionale dello Stato membro o con i diritti inalienabili della persona riconosciuti dalla Costituzione dello Stato membro.
    Con la prima sentenza Taricco la Corte di giustizia Ue ha affermato che l’articolo 325 del Tfue impone al giudice di non applicare il combinato disposto degli articoli 160 e 161, secondo comma, del Codice penale: a) quando ciò gli impedirebbe di infliggere sanzioni effettive e dissuasive in un numero di casi di frode grave che ledono gli interessi finanziari dell’Unione; b) ovvero quando frodi che offendono gli interessi finanziari dello Stato membro sono soggette a termini di prescrizione più lunghi di quelli previsti per le frodi che ledono gli interessi finanziari dell'Unione. Per effetti degli articoli 160 e 161 citati, gli atti interruttivi della prescrizione e aventi a oggetto l’Iva comportano di regola, salvo casi particolari, l’aumento di un quarto del tempo necessario per la prescrizione. Ove questo aumento si riveli insufficiente in un numero considerevole di casi per reprimere le gravi frodi in danno degli interessi dell’Unione, che dipendono dalla mancata riscossione dell’Iva sul territorio nazionale, il giudice penale, secondo la prima sentenza Taricco, deve dare piena efficacia all’articolo 325, paragrafi 1 e 2, Tfue, disapplicando, all’occorrenza, le disposizioni nazionali che abbiano l’effetto di impedire allo Stato membro interessato di rispettare gli obblighi impostigli dalle suddette disposizioni del Trattato Ue.
    In concreto, nei due giudizi pendenti innanzi ai giudici remittenti nazionali, aventi ad oggetto reati qualificabili come “gravi”, previsti dal decreto 74/2000, prescritti in applicazione del codice penale nazionale, si sarebbe dovuto pervenire ad una sentenza di condanna in applicazione della regola Taricco, come se la legge nazionale prevedesse termini di prescrizione più lunghi, all’evidenza in contrasto con i nostri principi costituzionali e con il rispetto inalienabile della persona umana, in particolare con riguardo al principio di legalità, per altro con aggravamento, in via retroattiva, della punibilità, ope iudicis, in assenza di alcuna specificazione della gravità della frode e dei casi in cui debba ricorrere la richiesta disapplicazione del codice penale italiano.
    La Corte costituzionale, con l’ordinanza n. 24 / 2017, domandando pronuncia pregiudiziale, con richiami rigorosi e chiari ai principi irrinunciabili del diritto penale costituzionale di legalità e irretroattività, ha convinto la Corte di giustizia Ue che, nella sentenza “Taricco-bis” del 5 dicembre 2017, ha escluso la disapplicazione della normativa interna qualora «una disapplicazione siffatta comporti una violazione del principio di legalità dei reati e delle pene a causa dell’insufficiente determinatezza della legge applicabile o dellapplicazione retroattiva di una normativa che impone un regime di punibilità più severo di quello vigente al momento della commissione del reato».
    L’argomentazione della pronuncia del 10 aprile della Corte costituzionale è intuibile e assai forte perché condiviso dalla Corte di giustizia Ue: il diritto dell’Unione non può fissare al giudice nazionale italiano un obiettivo di risultato in violazione dei nostri principi costituzionali.

    La Corte di Cassazione ha chiarito che, nei reati in materia di Iva, la “regola Taricco” sul calcolo della prescrizione non è applicabile a fatti anteriori all’emanazione della sentenza (Cass. pen., sez. IV, 18 aprile 2018, n. 17401).
    Com’è noto, la Corte di giustizia con la sentenza “Taricco” aveva ritenuto che la normativa italiana in tema di prescrizione fosse troppo breve e impedisse, nei casi di frode grave in materia Iva, l’inflizione effettiva e dissuasiva di sanzioni, con la conseguente lesione degli interessi finanziari dell’Unione (8 dicembre 2015, C – 105/14).
    I giudici europei avevano, infatti, stabilito che quando una normativa nazionale prevede termini di prescrizione tali da non consentire ai giudizi riguardanti reati che incidono sugli interessi finanziari dell’Unione di giungere a una conclusione di merito, la stessa deve essere disapplicata dal giudice nazionale, in conformità a quanto previsto dall’art. 325 TFUE, che prescrive agli Stati membri di lottare contro le frodi lesive degli interessi dell’Unione.
    Con la recente pronuncia i giudici di legittimità si sono, però, uniformati all’orientamento sancito dalla Corte di giustizia con la sentenza “Taricco bis” del 5 dicembre 2017 e poi accolto dalla Corte Costituzionale, secondo il quale il contrasto tra l’art. 325 TFUE e il diritto interno non può condurre alla disapplicazione della normativa nazionale, in quanto gli interessati verrebbero retroattivamente assoggettati a un regime di punibilità più severo di quello vigente al momento della commissione del reato.